Statuto

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STATUTO

Articolo 1:Denominazione

È costituita l’Associazione denominata ScienzaSocietàScienza, con sede legale in Cagliari in luogo stabilito dal Presidente.

 

Articolo 2: Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

 

Articolo 3: Scopi

L’Associazione è apartitica e priva di carattere sindacale e non persegue scopi di lucro. Nella consapevolezza del ruolo fondamentale dell’educazione scientifica nell’attuale società della conoscenza, l’Associazione nasce per mettere assieme risorse umane e finanziarie per l’organizzazione di attività rivolte sia al mondo della scuola che al pubblico generico.

  • Promuove la diffusione della cultura scientifica con manifestazioni periodiche, mostre, concorsi, conferenze a tema.
  • Progetta, organizza e realizza, con cadenza annuale, il Cagliari Festivalscienza.
  • Favorisce attività di formazione dei docenti di discipline scientifiche di tutti i livelli scolastici.
  • Mette in atto attività volte alla creazione di un centro permanente della scienza.

 

Articolo 4: Soci

L’Associazione si compone di soci ordinari, soci collettivi, soci onorari e soci aggregati.

Soci ordinari sono le persone fisiche di maggiore età che hanno interesse alla formazione e divulgazione delle discipline scientifiche.

Sono soci collettivi Enti, Istituti, Scuole e Associazioni culturali rappresentate da persone fisiche allo scopo delegate.

Sono soci onorari singoli cittadini italiani o stranieri che vengono proclamati dall’Assemblea dei soci, su proposta motivata del Consiglio Direttivo. Non può essere proclamato più di un socio onorario all’anno. La qualifica di socio onorario è a vita.

Sono soci aggregati i giovani di minore età.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere in ogni caso inferiore a dieci, al fine di garantire il proseguimento dell’attività sociale. Per acquistare la qualità di socio è necessario presentare personalmente domanda scritta al Presidente, contenente l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e professione, nonché dichiarazione unilaterale di attenersi scrupolosamente alle norme del presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali. Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, delibera l’ammissione e la reiezione della domanda per tutti i soci ad esclusione di quelli onorari.

 

Articolo 5: Quota sociale

I soci corrispondono una quota annua (l’anno sociale coincide con l’anno solare).

L’importo è stabilito, ogni anno per l’anno successivo, dall’ Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci collettivi pagano una quota doppia rispetto a quella di soci ordinari. I soci onorari non pagano alcuna quota. I soci aggregati pagano il 50% della quota annua.

 

Articolo 6: Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde

  • per dimissioni;
  • dopo un anno di morosità;
  • per gravissimi motivi indicati dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci che delibera a maggioranza sulla decadenza dalla qualità di socio.

 

Articolo 7: Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

1- l’Assemblea dei soci;

2- il Consiglio Direttivo costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da sette Consiglieri.

 

Articolo 8: Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei soci è costituita dai soci in regola con il versamento della quota sociale da corrispondere entro il 31 marzo di ogni anno. I soci ordinari, i soci onorari e i rappresentanti dei soci collettivi hanno diritto di voto per l’approvazione dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, come dispone l’articolo 2532 del codice civile, indipendentemente dalla posizione assunta nell’associazione. È ammesso il voto per corrispondenza secondo le norme definite dal regolamento elettorale, fissato di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria si riunisce una volta all’anno, su convocazione del Presidente con preavviso di non meno di 20 giorni prima della data stabilita, o su richiesta di almeno1/10 dei soci. Verrà specificata sede, giorno, ora della prima e seconda convocazione. L’avviso di convocazione deve recare l’ordine del giorno predisposto dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria dei soci può essere indetta dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno 1/10 dei soci e deve essere riunita entro due mesi dalla richiesta stessa. I soci dovranno essere informati sui motivi dell’Assemblea straordinaria con un preavviso di almeno 20 giorni.

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice fatta eccezione per le modifiche agli articoli dello Statuto, per cui si fa riferimento al successivo articolo 19, e per lo scioglimento dell’Assemblea, per cui si fa riferimento al successivo articolo 20.

 

Articolo 9: Funzioni dell’Assemblea

L’Assemblea:

  • nomina il Presidente dell’Assemblea e il segretario che provvederà a redigere il verbale dei lavori e a riportarlo nell’apposito registro dei verbali;
  • stabilisce l’indirizzo generale dell’Associazione e propone il programma delle attività da svolgere;
  • approva i bilanci consuntivo e preventivo;
  • stabilisce l’importo delle quote sociali, su proposta del Consiglio Direttivo;
  • proclama i soci onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;
  • approva eventuali modifiche allo Statuto dell’Associazione, secondo le norme indicate nell’articolo 19;
  • elegge, ogni tre anni, il Presidente, il Vice-presidente e i restanti membri del Consiglio Direttivo, eccetto quello di diritto come previsto nel successivo articolo 13; nel caso in cui il presidente uscente rinunci a essere consigliere di diritto elegge tutti i membri del Consiglio Direttivo;
  • delibera la decadenza dalla qualità di socio, secondo l’art. 6.

 

Articolo 10: Cariche sociali

Le cariche sociali possono essere rivestite solo dai soci e hanno la stessa durata del Consiglio Direttivo. Le cariche sociali non danno diritto ad alcuna remunerazione.

 

Articolo 11: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri: il Presidente, il Vicepresidente e sette Consiglieri.

Il Consiglio Direttiva dura in carica tre anni.

Un consigliere decade dalla carica se si assenta dalle riunioni per cinque sedute consecutive, a meno di gravi e giustificati motivi. Qualora il posto di un consigliere si renda vacante, esso sarà ricoperto dal primo dei non eletti che rimane in carica fino a scadenza del mandato.

Nel caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo o qualora venga a mancare il numero legale dei Consiglieri in carica il Presidente – dimissionario o no – convoca entro otto giorni l’Assemblea dei soci da tenersi entro trenta giorni a far data dalla convocazione.

 

Articolo 12: Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo  si riunisce su convocazione del Presidente,

  • regge e amministra l’Associazione;
  • stabilisce il programma delle attività tenendo conto delle proposte dell’Assemblea dei soci e ne cura la realizzazione;
  • delibera sull’ammissione o meno di nuovi soci;
  • propone all’Assemblea dei soci l’importo della quota sociale;
  • propone all’Assemblea dei soci la nomina dei soci onorari;
  • espone all’Assemblea le motivazioni per la richiesta di decadenza dalla qualità di socio;

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del presidente. Delle riunioni viene redatto verbale scritto a cura del segretario scelto all’interno del Consiglio stesso.

 

Articolo 13: il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, in sua assenza è sostituito dal Vice-presidente. Il Presidente

  • stabilisce la sede legale dell’Associazione secondo le norme dettate dall’art. 1;
  • vigila sull’osservanza dello statuto e sulla gestione dell’associazione;
  • convoca l’assemblea dei Soci;
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  • promuove iniziative atte a favorire l’attività e lo sviluppo dell’Associazione;
  • sentito il parere del Consiglio Direttivo, nomina un tesoriere scelto tra i consiglieri;
  • organizza ed è responsabile di un ufficio di presidenza per la gestione amministrativa dell’Associazione. Di tale ufficio fa parte di diritto il tesoriere.

Il Presidente dura in carica tre anni. Può essere confermato una sola volta, successivamente è escluso per sei anni dalla Presidenza e dalla Vicepresidenza.

Il Presidente uscente fa parte di diritto del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio successivo, come past-president, per dare continuità alla vita dell’Associazione in stretta collaborazione con il Presidente. La carica di past-president deve essere accettata formalmente, con comunicazione al  Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima della data delle elezioni.

 

Articolo 14: Elezioni del Consiglio Direttivo

L’Assemblea dei soci per l’elezione del Consiglio Direttivo deve essere convocata l’ultima decade del mese di novembre a cadenza triennale.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea su scheda unica recante l’indicazione di tutte le cariche da eleggersi, cioè Presidente, Vicepresidente e Consiglieri; per l’elezione dei Consiglieri non si possono esprimere più di tre preferenze.

Possono essere proposte liste di candidati, ma il voto resta legato alle persone, quindi è possibile votare nominativi di elenchi diversi. Tali liste dovranno pervenire al Consiglio Direttivo che provvederà a renderle pubbliche attraverso gli strumenti disponibili, in particolare sul sito informatico. I voti validi per una carica sono cumulabili per le cariche inferiori. In caso di parità di voti tra soci preposti per la stessa carica prevale il più anziano per appartenenza alla associazione; in caso di ulteriore parità prevale il più anziano per età.

Il seggio elettorale per lo spoglio e lo scrutinio delle schede è costituito da un Presidente e due Scrutatori nominati dall’assemblea dei soci. Alla chiusura del seggio i risultati sono immediatamente comunicati al Presidente uscente il quale dovrà convocare per le consegne il nuovo Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre dell’anno in corso.

 

Articolo 15: Sito informatico

L’Associazione edita un sito informatico, di cui è responsabile il Presidente, sul quale devono obbligatoriamente essere date ai soci tutte le informazioni riguardanti la vita dell’Associazione.

 

Articolo 16: Fondo sociale

Il fondo sociale è costituito dalle quote dei Soci, da eventuali contributi statali finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti e dalle contribuzioni straordinarie elargite all’Associazione da Enti, Istituzioni o privati.

Il fondo sociale è amministrato dal Presidente e dall’ufficio di Presidenza sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere ratificati dall’assemblea dei soci.

 

Articolo 17 Esercizio sociale

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il Bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

 

Articolo 18 Avanzi di gestione

E’ fatto divieto assoluto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali  previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Articolo 19 Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo. Le proposte di modifica saranno portate a conoscenza dei Soci almeno 20 giorni prima della Assemblea annuale.

Per le decisioni sulle modifiche dello Statuto, all’Assemblea devono essere presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto e le modifiche devono essere assunte con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

 

Articolo 20 Scioglimento

L’Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

  • se il numero dei soci ordinari con diritto di voto è inferiore a dieci;
  • su delibera dell’Assemblea straordinaria. In tal caso lo scioglimento dell’Associazione sarà deliberato con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto che dovranno essere presenti all’Assemblea.

Tutto il suo patrimonio passa ad una Associazione con finalità analoghe o viene impiegato a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 21: Norme transitorie

I soci promotori dell’associazione si costituiranno in una assemblea all’interno della quale si eleggerà un presidente, un vicepresidente e almeno un consigliere pro tempore per la durata massima di sei mesi entro i quali saranno indette ordinarie elezioni. Il presidente, il vicepresidente e il consigliere  pro tempore hanno i poteri e gli obblighi indicati negli articoli 12 e 13.

 

Articolo 22: Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, in particolare alle disposizioni legislative sulle associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.)

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